Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 17/05/1977 n. 77/388/CEE

2. a) Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad enti diversi da quelli di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1, lettera b), g), h), i), l), m) e n) all’osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

-gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;

- essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;

- essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati, ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all’imposta sul valore aggiunto;

- le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’imposta sul valore aggiunto;

b) sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista alle lettera b), g), h), i),

l), m) e n) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che:

-non siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate;

-siano essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. B. Altre esenzioni Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;

b) l’affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione;

1. delle prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

2. delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

3. delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;

4. delle locazioni di casseforti. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione;

c) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b ), ove questi beni non abbiano formato oggetto d’un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 6;

d) le operazioni seguenti:

1. la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;

2. la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;

3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;

4. le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione; sono considerati da collezione le monete d’oro, d’argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

5. le operazioni, compresa la negoziazione, eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società a associazioni, obbligazioni, altri titoli, ad esclusione:

-dei titoli rappresentativi di merci;

-dei diritti o titoli di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

6. la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri;

e) le forniture, al valore facciale, di francobolli validi per l’affrancatura all’interno del paese, di bolli fiscali e di altri simili valori;

f) le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;

g) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

h) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b). C. Opzioni Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione nel caso di:

a) affitto e locazione di beni immobili;

b) operazioni di cui al punto B, lettere d ), g) e h ). Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio.

Articolo 14 - Esenzioni all’importazione

1. Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all’interno del paese;

b) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito;

c) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea, che beneficiano per questo motivo dell’esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo;

d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l’esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

e) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di colui che li ha esportati, semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo;

f) la reimportazione da parte dell’esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro, di una lavorazione che è stata assoggettata all’imposta senza diritto a deduzione o a rimborso;

g) le importazioni di beni:

-effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo;

- effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede;

- effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell’Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l’uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;

i) le prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile, secondo l’articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b );

j) le importazioni d’oro effettuate dalle banche centrali.

2. La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d’applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione. Fino all’entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono:

- mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra;

- modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all’interno della Comunità;

-utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l’esenzione. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informi gli altri Stati membri, le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni.

Articolo 15 Esenzione delle operazioni all’esportazione, delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

1. le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all’articolo 3;

2. le cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo, fuori dal territorio di cui all’articolo 3, ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all’attrezzatura, al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;

3. le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all’articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all’interno del paese o per loro conto;

4. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi:

a) adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca,

b) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera, escluse, per ultime, le provviste di bordo,

c) da guerra, quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune, che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero. Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell’attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo;

5. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b ), nonchù fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati, compresa l’attrezzatura per la pesca;

6. cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, nonchù fornitura, locazione, riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati;

7. le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6;

8. le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico;

9. le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6, destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico;

10. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:

-effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari;

-destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante, e a membri delle medesime, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

 

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